IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Funzione dirigenziale 1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.