IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Funzione dirigenziale
 
   1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale
esercitano   la   loro   funzione   dirigendo   una  delle  strutture
organizzative previste dall'ordinamento regionale  alla  quale  siano
preposti nelle forme stabilite dalla legge.